PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Pincìpi generali).

      1. Lo studio della musica, anche a carattere amatoriale, rappresenta un importante fattore educativo nel processo formativo della persona umana e costituisce un aspetto rilevante della cultura nazionale.
      2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni riconoscono alle attività musicali valore sociale e artistico e tutelano le istituzioni che ne promuovono l'insegnamento e la pratica, nel rispetto della libertà dell'arte, riconosciuta e garantita ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.
(Associazioni musicali bandistiche e associazioni per l'insegnamento della pratica musicale).

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a sostenere le associazioni musicali bandistiche e le associazioni per l'insegnamento della pratica musicale, di seguito denominate «associazioni», riconosciute, in applicazione dei princìpi di cui all'articolo 1, come importanti realtà socio-educative delle comunità locali.
      2. Per usufruire delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 3, le associazioni devono essere in possesso della qualifica di «associazione musicale bandistica» o di «associazione per l'insegnamento della pratica musicale», attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali su istanza delle associazioni interessate. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione del sindaco di cui al comma 3, unitamente a copia dello statuto dell'associazione richiedente.

 

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      3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di cui al comma 2, le associazioni interessate devono possedere i seguenti requisiti, il cui accertamento, da effettuare mediante apposita dichiarazione scritta, è demandato al sindaco del comune in cui le associazioni hanno sede:

          a) essere legalmente costituite sotto forma di associazioni musicali senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività musicali a carattere amatoriale e avere uno statuto contenente le clausole previste del comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          b) essere formate da strumentisti a fiato e a percussione o da soci frequentanti i corsi di pratica musicale ed eventualmente anche da altri soci;

          c) svolgere attività didattico-formativa a favore dei soci;

          d) organizzare attività di promozione e diffusione della cultura musicale anche attraverso manifestazioni concertistiche aperte gratuitamente al pubblico;

          e) essere riconosciute quali associazioni di interesse culturale-musicale dal comune in cui hanno sede.

      4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, emette il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza stessa, dandone comunicazione scritta e motivata alle associazioni interessate. Decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.
      5. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita un'anagrafe nella quale sono iscritte le associazioni che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 2. L'attribuzione della qualifica è rinnovata ogni tre anni previa verifica del permanere dei requisiti previsti dal comma 3 effettuata dal sindaco del comune in cui hanno sede le associazioni interessate.

 

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Art. 3.
(Agevolazioni tributarie a sostegno dell'attività delle associazioni).

      1. I compensi erogati ai direttori, agli insegnanti e ai collaboratori tecnici e musicali, anche se dipendenti pubblici, per i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni non concorrono a formare il reddito imponibile dei percipienti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai compensi erogati dalle associazioni agli esecutori musicali delle manifestazioni concertistiche, aperte gratuitamente al pubblico, organizzate dalle medesime associazioni per la promozione della cultura musicale e per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
      2. Ai rapporti e alle attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
      3. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 148 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni.
      4. I contributi e le liberalità erogati a favore delle associazioni a sostegno dei loro scopi istituzionali sono esenti da ogni imposta e non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti percipienti.
      5. Non sono considerate commerciali le attività svolte, in conformità ai propri scopi istituzionali, dalle associazioni a favore della promozione e diffusione della cultura musicale attraverso manifestazioni concertistiche aperte gratuitamente al pubblico.
      6. All'articolo 100, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente

 

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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «o-bis) le erogazioni liberali in denaro per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro a favore delle associazioni musicali bandistiche e alle associazioni per l'insegnamento della pratica musicale».

      7. Gli atti costitutivi e di modificazione nonché gli statuti delle associazioni sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.